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NUOVE NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DEI CASI DI SARS-COV-2

gazzetta ufficialeSi riportano le principali novità normative, in merito alla gestione dei contagi da SARS-Cov-2 che saranno in vigore alla ripresa delle attività didattiche il 10 gennaio e che ci accompagneranno nelle prossime settimane. Per facilitare la comprensione delle nuove norme è stato preparato un vademecum, che esplicita i comportamenti da adottare nelle diverse situazioni.

Si ringrazia per la collaborazione,

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Bollettino

 

SCARICA IL VADEMECUM - NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI COVID

 

Circolare 60136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute firmata dal direttore Generale, dott. Giovanni Rezza.

  1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

  1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  3. Soggetti asintomatici che:
  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

  1. Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO[1], qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

  1. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

 

Decreto – Legge 7 gennaio 2022, n.1

Estratto dell’articolo 4

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole secondarie di II grado (DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1)

 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Estratto dell’articolo 5

 Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, […], sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie […] o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa […], è […] la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022[…]

[1]Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

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