Si riportano le principali novità normative, in merito alla gestione dei contagi da SARS-Cov-2 che saranno in vigore alla ripresa delle attività didattiche il 10 gennaio e che ci accompagneranno nelle prossime settimane. Per facilitare la comprensione delle nuove norme è stato preparato un vademecum, che esplicita i comportamenti da adottare nelle diverse situazioni.
Si ringrazia per la collaborazione,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino
SCARICA IL VADEMECUM - NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI COVID
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Per i contatti a BASSO RISCHIO[1], qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Estratto dell’articolo 4
Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole secondarie di II grado (DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1)
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Estratto dell’articolo 5
Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica
[1]Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: