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ASSENZE E VALIDITÀ CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

Si informano gli studenti e le famiglie che, in base all’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, lo studente deve quindi aver frequentato, su 990 ore annuali di lezione, almeno 743 ore, non superando le 247 ore di assenza totali.
Qualora l’alunno non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC e chieda di uscire dall’istituto durante l’ora di IRC, dal monte ore devono essere ulteriormente detratte 33 ore, in questo caso lo studente non dovrà superare le 214 ore di assenza totali. Si ricorda che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari.
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1° settembre 2012, ha definito i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l’allievo in tutte le materie.
I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono:
  • Gravi e documentati problemi di salute/donazione di sangue;
  • Gravi e documentati problemi di famiglia;
  • Problemi documentati legati all’utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di entrata posticipata o uscita anticipata;
  • Attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentata e certificata che verranno valutate da una commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe, da docenti di ed. fisica o discipline artistiche;
  • Ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

PON 2014-2020

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