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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 5 DICEMBRE 2019)

Il presente regolamento si basa sulle norme contenute nel D.Lgs. 297/1994 (T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nel D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59), nel D.P.R. 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 249/1998), ai quali si fa riferimento anche per tutto quanto non espressamente qui di seguito contenuto.   

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI                                     

Art. 1 DIRITTO DI ASSEMBLEA

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei limiti posti dalla legge.

Le assemblee degli studenti non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, se non contrastano con le norme di legge e con il Regolamento d’Istituto.

Art. 2 ASSEMBLEA GENERALE D’ISTITUTO

La richiesta d’assemblea d’istituto deve contenere la precisa indicazione dell’o.d.g. proposto alla discussione. La convocazione dell’assemblea, autorizzata dal Dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni. Per urgenze si intendono gravi situazioni ed imprevisti la cui discussione non è rinviabile.

Ritenuto che l’assemblea sia uno strumento di crescita democratica degli studenti, il cui diritto vada esercitato collettivamente, spetta alla singola classe la decisione di partecipare all’assemblea generale.

L’assemblea generale d’istituto è presieduta dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto o da studenti delegati dall’assemblea. Gli insegnanti possono comunque assistervi; se in servizio sono tenuti alla sorveglianza nel rispetto del loro orario giornaliero.

Il servizio di sicurezza è autogestito e regolamentato dagli studenti allo scopo di collaborare per garantire il regolare svolgimento dell’assemblea.

Art. 3 ASSEMBLEA DI CLASSE

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. In particolare le ore mensili per l’assemblea di classe sono due. La durata dell’assemblea è di norma di un’ora, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte. La convocazione dell’assemblea è autorizzata dalla presidenza con un anticipo di tre giorni. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a un giorno.

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di classe, se pertinenti all’andamento didattico o alle iniziative che fanno riferimento al P.O.F. del Liceo; dai delegati di classe, se sono preparatorie all’Assemblea generale. Il professore in servizio durante l’ora in cui si svolge l’Assemblea ha diritto di assistervi, in quanto responsabile della vigilanza.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 4 DIRITTO DI ASSEMBLEA

I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di istituto.

L’Assemblea generale d’Istituto, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è convocata dal presidente del Consiglio, su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente del Consiglio di Istituto è altresì obbligato a convocare l’assemblea qualora venga richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe.

I genitori documentano le esigenze risultate dal dibattito di ogni assemblea, consegnando alla scuola un apposito verbale da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l’eventuale punto di vista della minoranza.

Art. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Non possono essere eletti rappresentanti d’Istituto gli allievi che hanno avuto sanzioni disciplinari gravi nell’anno scolastico precedente. I rappresentanti d’Istituto eletti decadono automaticamente alla prima sanzione disciplinare grave (ammonizione o allontanamento). Non possono essere eletti rappresentanti di Classe gli allievi che ripetono l’anno in corso, né gli allievi che hanno riportato sanzioni disciplinari gravi nel precedente anno scolastico. I rappresentanti di classe eletti decadono automaticamente alla prima sanzione disciplinare grave (ammonizione o allontanamento). I membri decaduti saranno sostituiti dagli studenti non eletti, in ordine di elenco. Le elezioni della componente studenti dei Consigli di Classe terranno conto di questa disposizione, prevedendo una lista di almeno quattro ragazzi eletti: due assumeranno la carica, i restanti costituiranno la riserva.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6  ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e si concludono entro le ore 14.00. Gli studenti possono entrare nella scuola alle ore 7.50 e rimanere nell’atrio e nella zona del bar fino alle 7.55 con insegnanti preposti alla sorveglianza. Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute a rispettare gli orari ed è richiesta la massima puntualità, anche nei cambi d’ora.

Art. 7 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Durante la loro permanenza a scuola gli alunni, i docenti e il personale non docente sono sempre tenuti ad osservare le norme del decoro e della buona educazione, nel rispetto delle persone e delle cose. Ciascuna componente della comunità scolastica deve adempiere puntualmente ai propri doveri, contribuendo alla corretta ed ordinata organizzazione della scuola e facendosi carico delle proprie responsabilità. In caso di danno alle strutture scolastiche i responsabili sono tenuti all’integrale risarcimento.

Art. 8 COMPORTAMENTO NELLE AULE

Gli allievi sono invitati a non portare oggetti di valore in aula per prevenire eventuali furti o danneggiamenti per i quali la scuola NON assume alcuna responsabilità. Per lo stesso motivo non è consentito lasciare nelle aule effetti personali di alcun genere. Durante le ore di lezione gli alunni non possono lasciare l’aula; l’insegnante, se lo ritiene necessario, può autorizzare ad uscire momentaneamente non più di un allievo per volta, cercando comunque di limitare il più possibile le uscite. Anche nei cambi d’ora non è consentito agli alunni abbandonare l’aula, se non in caso di effettiva necessità e con l’autorizzazione dell’insegnante della lezione appena conclusa. Nelle attese e negli spostamenti il comportamento degli alunni deve essere improntato a senso di responsabilità ed essere tale da non recare disturbo alle altre classi. Il personale docente e non docente in presenza di alunni che circolano senza motivo per la scuola durante l’orario delle lezioni, è tenuto ad intervenire invitandoli a rientrare immediatamente in classe e, del caso, accompagnandoceli. Nelle aule è vietato di norma il consumo di cibi e bibite.

Art. 9 INTERVALLI

Durante gli intervalli gli alunni  devono restare nell’area  della scuola; le zone alle quali possono accedere, compatibilmente con le norme di sicurezza relative ai limiti di portata e capienza delle aree, sono le seguenti:

  • i diversi piani;
  • i due terrazzi (est ed ovest) collocati nel corridoio di accesso al primo piano;

Non è pertanto possibile (se non per motivi di Segreteria) accedere all’atrio ed alla porta d’ingresso dell’Istituto. Gli insegnanti provvedono alla vigilanza secondo turni predisposti dalla Presidenza.

Art. 10 SMALTIMENTO RIFIUTI

Per ridurre l’impatto ambientale la produzione di rifiuti deve essere il più possibile contenuta. Per preservare la pulizia della scuola, i rifiuti debbono essere depositati negli appositi contenitori, seguendo i criteri interni della raccolta differenziata.

Art. 11 TELEFONI CELLULARI

È tassativamente vietato l’uso del telefonino durante le ore di lezione, anche per inviare e ricevere messaggi. I telefoni cellulari di norma devono rimanere spenti. L’uso del cellulare per motivi personali è consentito solo durante le pause della ricreazione. È vietato acquisire immagini, suoni e filmati nella comunità scolastica mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (a meno che ciò sia espressamente previsto da particolari progetti e attività didattiche, sotto il controllo del docente) e trasmetterli tramite App o Internet o comunque divulgarli in altre forme. Tali comportamenti sono soggetti, oltre che a sanzioni disciplinari, alla normativa vigente sulla tutela della privacy.

Art. 12 DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d’attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola.

Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.

La trasgressione al divieto di fumo al di fuori di dette aree (compresi i servizi igienici) e al limite minimo di anni sedici costituiranno motivo di sanzione disciplinare, nelle forme previste dal regolamento interno di disciplina, oltre che comportare le sanzioni comminate ai sensi delle leggi: 548/75, 448/2001 art. 52 c. 20, Direttiva PCM del 14/12/95, L. 3/2003 art. 51, Atto di intesa Stato–Regioni del 21/12/95, Dlgs 626/1994 art. 5. Tali sanzioni prevedono multe da un minimo di 50 a un massimo di 275 euro. Il personale docente, non docente e gli studenti sono tenuti all’osservanza di tale divieto di fumo e a segnalare alla Presidenza eventuali trasgressori.

Art. 13 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Nel rispetto della salute propria e altrui e della legge, nell’edificio scolastico – compresi i terrazzi, le scale di accesso, i cortili e tutte le aree esterne di pertinenza – vige il divieto per chiunque di introdurre e consumare alcolici. Tale divieto è esteso alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione.

Art. 14 USO DELL’ASCENSORE

L’uso degli ascensori è consentito solo alle persone autorizzate. Gli studenti infortunati o con problemi di deambulazione potranno utilizzare l’ascensore solo se autorizzati dalla Presidenza ed accompagnati da personale preposto.

Art. 15 SCIOPERI

In caso di scioperi annunciati, il Capo di istituto deve preavvisare le famiglie delle possibili irregolarità che potranno subire le lezioni nel giorno previsto per lo sciopero. Qualora, in base all’attuale normativa L. 146/90, il Capo di istituto non sia in grado di dettagliare le modifiche di orario e gli alunni entrano a scuola, questi ultimi potranno uscire solamente all’ora prevista dal regolare orario di lezione. In caso di modifica dettagliata di orario delle lezioni (sia per motivi di sciopero che per impegni di assemblea sindacale del personale scolastico), la notifica sul diario consente un’uscita diversa dal consueto.

Art. 16 ORA DI STUDIO INDIVIDUALE E USCITA DALLA SCUOLA

Gli studenti che non frequentano l’ora di IRC o di attività alternativa, e che quindi non restano regolarmente in aula con il docente, all’atto dell’iscrizione devono precisare se vogliono rimanere a scuola per svolgere gli studi individuali, assistiti o non, o uscire dall’istituto. La scelta delle varie attività o dell’uscita, come l’adesione alla frequenza dell’IRC o dell’attività alternativa, è vincolante per l’intero corso di studi e può essere variata, su richiesta, solo all’atto dell’iscrizione all’anno di corso successivo. La scuola garantisce l’assistenza esclusivamente per gli studenti che hanno scelto di rimanere in istituto, gli altri devono uscire.

Art. 17 INFORTUNI ED INCIDENTI

Nel caso in cui durante le attività didattiche, fuori e dentro la scuola, si dovessero verificare degli incidenti, i docenti e gli addetti al primo soccorso presteranno assistenza immediata, avvisando, nell’eventualità di malori o infortuni di una certa importanza, la dirigenza, in maniera che la scuola possa chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto dell’infortunato nel più vicino ospedale.  Nel caso di infortunio di uno studente, l’insegnante dell’ora in cui si è verificato il fatto provvederà a segnalare immediatamente l’accaduto anche alla segreteria, che a sua volta trasmetterà la pratica all’assicurazione. Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli infortuni, le famiglie devono presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro 24 ore dal momento in cui si è verificato l’incidente. Nel caso la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all’infortunio e/o a cure mediche dovrà conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare in segreteria, per l’inoltro all’assicurazione che curerà l’eventuale risarcimento. Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni, le ore di laboratorio e di educazione fisica o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola (se deliberate dagli OO.CC e inserite nel POF) sono coperti da apposita polizza assicurativa.

Art. 18 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/USCITE DIDATTICHE/GITE

È fatto assoluto divieto agli studenti di organizzare autonomamente eventi/uscite didattiche/gite non autorizzate dalla scuola durante l'orario delle lezioni. Nel caso ciò si verificasse gli alunni, oltre a risultare assenti dalle lezioni, saranno sanzionati dal Consigli di Classe

(vedi applicazione delle sanzioni).

Regolamento Uscite e Viaggi di Istruzione (link)

Art. 19 DOCENTI

I Docenti, preso atto della loro responsabilità civile nei riguardi degli studenti, devono esercitare la vigilanza sugli studenti, intesa come salvaguardia dell’integrità fisica delle persone. I docenti devono diffondere presso gli alunni la cultura della sicurezza Il docente di norma non deve consentire alla classe l’uscita dall’aula prima che suoni la campanella. I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, devono registrare assenze, controllare giustificazioni, segnalare al coordinatore di classe gli allievi inadempienti. Durante l’ora di lezione ogni insegnante vigila sugli studenti della propria classe e autorizza, a sua discrezione, l’uscita degli studenti dall’aula, ma di regola in misura di uno studente per volta e per il tempo strettamente necessario. Il docente dell’ultima ora verifica che l’aula sia lasciata accettabilmente pulita ed in ordine, mentre il docente della prima ora informa il DSGA nel caso accerti che l’aula e/o il laboratorio non siano sufficientemente puliti.

Art. 20 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED ESPERTI ESTERNI

Le attività integrative che comportano spese per la scuola o contributi delle famiglie devono essere deliberate, dai CdC, e dal CDI.  Anche gli interventi di esperti esterni, che richiedano una contribuzione o che siano a titolo gratuito, prevedono la stessa procedura.

Art. 21 COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici devono:

  • vigilare sui comportamenti degli studenti durante l’entrata e l’uscita dalla scuola;
  • allontanarsi dalla propria postazione solo per motivi di necessità o servizio;
  • segnalare tempestivamente in Presidenza le classi scoperte per assenza dei docenti;
  • durante il cambio delle lezioni collaborare con i docenti vigilando sul comportamento degli studenti affinché non arrechino danno a se stessi, agli altri o alle strutture e attrezzature;
  • durante gli intervalli collaborare con i docenti preposti alla sorveglianza per effettuare vigilanza sul comportamento degli studenti.

Art. 22 NORME DI SICUREZZA

Secondo le vigenti disposizioni normative, le uscite di sicurezza devono rimanere chiuse; le vie e le scale di sicurezza devono rimanere libere da persone e cose ed il loro uso è destinato ai soli casi di emergenza. È pertanto vietato aprire le porte di sicurezza e transitare o permanere negli spazi di cui sopra. L’uso degli ascensori è consentito solo alle persone autorizzate.

Art. 23 ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Ad ogni allievo sarà rilasciato un solo libretto di giustificazione all’anno. Solo in casi eccezionali e giustificati, su richiesta scritta dello studente maggiorenne o del genitore dello studente minorenne, potrà essere rilasciato un altro libretto. Assenze di un giorno o di più giorni consecutivi: le assenze devono essere giustificate con adeguata motivazione il giorno del rientro a scuola, tramite i moduli contenuti nell’apposito libretto, debitamente compilati e firmati. In caso siano previste assenze ripetute a scadenza fissa (per terapie, impegni sportivi, etc.), i genitori dovranno contattare la Presidenza che valuterà la situazione in base alla documentazione presentata.

Entrata dopo la prima ora: deve essere giustificata dall’insegnante in classe, oppure il giorno successivo se il ritardo è dovuto ad imprevisti. Nel caso l’entrata in ritardo sia dovuta a oggettivi imprevisti di trasporto di cui è pervenuta notizia a scuola, lo studente sarà ammesso in aula dal docente che annoterà il fatto sul registro di classe senza richiedere la presentazione della giustificazione. La scuola si riserva di effettuare i necessari controlli. Il ripetersi del ritardo non giustificato da validi motivi sarà valutato come elemento negativo nell’ambito del voto di condotta Uscita anticipata rispetto all’orario di lezione: gli studenti, prima di entrare in classe, alle ore 08.00, devono depositare nell’apposito contenitore, collocato nell’atrio di ingresso, il libretto delle giustificazioni debitamente compilato. Un operatore scolastico provvederà a portare in classe il libretto con la firma di autorizzazione. Se la famiglia non ha aderito alla convenzione scuola-famiglia, lo studente minorenne potrà uscire dall’Istituto, solo se prelevato da un congiunto che si accrediterà in Presidenza. Per gli studenti autorizzati ad uscire da soli in base alla convenzione scuola-famiglia, la Presidenza si riserva di effettuare controlli a campione. Il Dirigente Scolastico, sentita l’apposita commissione, può autorizzare per tutta la durata dell’anno scolastico, l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata agli studenti che per frequentare l’istituto sono obbligati a servirsi di mezzi di trasporto interurbani poco frequenti o limitati ad una sola corsa. La richiesta deve essere fatta, sull’apposito modulo, ad inizio anno scolastico. Venendo meno le condizioni che giustifichino il permesso, questo verrà revocato dalla Presidenza. Il controllo delle assenze e delle giustificazioni verrà effettuato periodicamente dal coordinatore di classe. Al 10^ giorno di assenza e al 20° il coordinatore di classe informerà la famiglia delle assenze e inviterà un genitore per un colloquio. Eccezion fatta per casi di serie e comprovate giustificazioni, allo studente del triennio che supera le 15 assenze (faranno fede i relativi tagliandi di giustificazione) verrà assegnato come credito scolastico il punteggio inferiore di fascia (la normativa deliberata dal collegio dei docenti sull’assegnazione del credito prevede che si tenga conto, tra l’altro, proprio dell’assiduità della frequenza). L’elevato numero di assenze potrà avere ricadute negative sulle valutazioni di fine anno e sul voto di condotta.

Art. 24 FREQUENZA SCOLASTICA

In base al comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Qualora l’alunno non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC e chieda di uscire dall’istituto durante l’ora di IRC, dal monte ore devono essere ulteriormente detratte 33 ore. Si ricorda che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1° settembre 2012 (del. n. 7), ha definito i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l’allievo in tutte le materie. I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono:

  • gravi e documentati problemi di salute;
  • gravi e documentati problemi di famiglia;
  • problemi documentati legati all’utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di entrata posticipata o uscita anticipata;
  • attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentata e certificata che verranno valutate da una commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe, da docenti di scienze motorie o discipline artistiche;
  • ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni religiose diverse dalla cattolica Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

Art. 25 APERTURA DELLA SCUOLA IN ORARIO POMERIDIANO

Gli orari di apertura dell’Istituto sono deliberati dal C.d.I. Gli studenti che desiderano utilizzare i locali della scuola in orario pomeridiano dovranno essere vigilati e assistiti da un docente o da altro personale della scuola

Art. 26 PARCHEGGI

Preso atto che la disponibilità di parcheggi è limitata e che i posti sono destinati prioritariamente al personale della scuola e alle persone con difficoltà motorie, anche temporanee, si adottano le seguenti indicazioni:

il parcheggio è consentito solo negli appositi spazi.

Art. 27 FOTOCOPIE

Gli studenti possono usufruire di fotocopie utilizzando i tesserini prepagati dal costo di € 30.00 (per 500 fotocopie) di cui € 20.00 per le fotocopie e di € 10.00 a titolo cauzionale. La cauzione verrà rimborsata agli studenti al momento della restituzione della tessera.

Art. 28 LABORATORI

Per ciascun laboratorio si fa riferimento al regolamento specifico. In generale le norme da rispettare sono le seguenti. Nei laboratori ciascun alunno è responsabile del materiale e delle attrezzature che utilizza, nonché della postazione di lavoro che occupa; egli dovrà operare con la massima cura ed attenzione, segnalando immediatamente all’insegnante eventuali danni provocati o anomalie riscontrate. Il materiale e le attrezzature dovranno essere riconsegnati alla fine della lezione nello stesso stato in cui si trovavano al momento in cui sono state assegnate; la mancata restituzione e/o il danneggiamento chiaramente volontario di qualsiasi strumento comporteranno il pagamento, la riparazione o la sostituzione a totale carico del responsabile o dei responsabili. La postazione insegnante, in particolare nel laboratorio multimediale, non può essere utilizzata dagli studenti, se non previa autorizzazione dell’insegnante responsabile del laboratorio.

Art. 29 DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO

All’interno della scuola è possibile diffondere ed affiggere materiale stampato, ciclostilato o scritto a mano, purché i suoi contenuti rispettino i limiti stabiliti dalle vigenti leggi sulla stampa, previa autorizzazione della Presidenza. Il materiale deve essere affisso nei luoghi a ciò predisposti. È vietata ogni forma di pubblicità commerciale e di propaganda elettorale che sia riferita ad elezioni extra-scolastiche.

 

ADDENDUM

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l’uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un’emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

  • dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
  • dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
  • dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
  • dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
  • dalla direttiva MIUR n.1455/06;
  • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
  • dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
  • dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
  • dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
  • dalla Legge n.71/2017

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

  1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
  • individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
  • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
  • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
  1. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:
  • promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
  • coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
  • si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;
  1. IL COLLEGIO DOCENTI:
  • promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
  • prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
  • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
  • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
  1. IL CONSIGLIO DI CLASSE:
  • pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
  • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
  1. IL DOCENTE:
  • intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
  • valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
  1. I GENITORI:
  • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
  • sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
  • vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
  • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
  • conoscono il codice di comportamento dello studente;
  • conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
  1. GLI ALUNNI:
  • sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
  • i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
  • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, messaggi whatsapp) che inviano.
  • non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
  • durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

  • la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
  • l’intenzione di nuocere;
  • l’isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

  • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
  • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
  • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
  • Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
  • Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
  • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
  • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
  • Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
  • Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

 

Appendice al Regolamento generale di Istituto: Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2

PON 2014-2020

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