Art. 1 Principi generali
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla gradualità e proporzionalità tra la sanzione e l’infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- La sanzione disciplinare non deve interferire sulla valutazione del profitto (DPR 249/98, art. 4, c. 3)
- La sanzione deve essere inflitta tempestivamente rispetto all’infrazione contestata all’allievo.
- Il CdC, che per casi particolari ne ravvisi la necessità, può irrogare sanzioni in maniera diversa da quelle previste, purchè vi sia unanimità e adeguata motivazione scritta.
- La nota sul registro di classe è una sanzione e non una semplice annotazione. Essa pertanto deve essere circostanziata
- Le attività riparatorie possono essere assegnate in alternativa o in aggiunta ad altre sanzioni
- L’allievo non può essere proposto per l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Costituiscono aggravante:
- l’infrazione reiterata
- l’infrazione commessa durante le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, gli stage.
Art. 2 Sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
- Ritiro temporaneo, da parte del docente, del telefono cellulare o di qualunque altro oggetto estraneo all’attività didattica, che distragga l’allievo dalla lezione. L’oggetto, che resterà depositato in luogo sicuro lontano dallo studente all’interno dell’aula, sarà restituito al proprietario al termine dell’ora.
- Attività riparatorie di rilevanza sociale, orientate verso il perseguimento dell’ interesse generale della comunità scolastica, indicate dal CdC tra le seguenti: pulizia di aule/palestre/spogliatoi, piccole manutenzioni, assistenza e volontariato nella comunità scolastica, archivio biblioteca, frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza socio culturale, produzione di elaborati scritti, artistici, o di altro contenuto didattico, che inducano alla riflessione.
- Richiamo verbale da parte del docente nei confronti di alunni che non partecipano in modo costruttivo e collaborativo all’attività didattica.
- Nota sul diario dell’allievo da parte del docente
- Nota disciplinare sul registro di classe da parte del docente
- Ammonizione del CdC riportata sul registro di classe da parte della Dirigenza e lettera ai genitori che resta agli atti.
- Divieto di partecipare ad attività extrascolastiche, ad uscite didattiche e a viaggi d’istruzione da parte del CdC, se lo studente già sanzionato non mostra un reale ravvedimento e non offre quindi garanzie di comportamento adeguato in ambienti esterni alla scuola.
- Decadenza dagli incarichi degli organo collegiali (rappresentanti di classe o d’istituto) per l’anno scolastico in corso e non eleggibilità agli stessi.
- Penalizzazione nell’attribuzione del voto di condotta
- Addebito ai colpevoli delle spese sostenute per il danno materiale e/o eventuale riparazione diretta da parte dei responsabili.
- Nel caso di reiterate note di classe, il CdC valuterà l’opportunità di limitare i viaggi d’istruzione e/o le uscite didattiche.
- Per le sanzioni riguardanti il fumo, saranno applicate le norme vigenti in materia, oltre alle sanzioni disciplinari stabilite nel presente regolamento.
Art. 3 Sanzioni disciplinari per reiterate infrazioni di lieve o media entità
- Alla 5° nota disciplinare sul registro di classe, ammonizione.
- Per ulteriori recidive, seconda ammonizione o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, secondo la gravità e a discrezione del CdC, convocato in riunione straordinaria.
Art. 4 Sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
- Allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni, per gravi e reiterate violazioni dei doveri di cui all’art. 3 del DPR n. 249/98¹. Il provvedimento è irrogato dal CdC allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, e presieduto dal DS o da un docente da lui delegato.
- Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni, per gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o siano causa di pericolo per l’incolumità delle persone. La sanzione è adottata dal CdI su proposta del CdC.
- Allontanamento dalla comunità scolastica fino la termine dell’anno scolastico, per situazioni di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana o atti di grave violenza che determinano seria apprensione a livello sociale, non essendo esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente. La sanzione è adottata dal CdI su proposta del CdC.
- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato, per i casi più gravi di quelli già indicati al punto d. La sanzione è adottata dal CdC che assegnerà l’insufficienza come voto di condotta.
Art. 5 Ricorsi
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, che delibera nel termine di dieci giorni. La sanzione è esecutiva anche in pendenza del procedimento di ricorso.
Su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno del Liceo in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
L’Organo di garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico. Ne fanno inoltre parte: un docente eletto dal Consiglio di istituto all’inizio dell’anno scolastico; un rappresentante eletto dagli studenti in occasione delle votazioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di istituto; un rappresentante eletto dai genitori in occasione delle elezioni per i rappresentanti di classe.
All’atto della votazione, il Consiglio di istituto designa anche un docente con funzione di supplente per i casi in cui il docente titolare sia impossibilitato o si trovi in condizione di incompatibilità. Per le stesse ragioni, vengono nominati membri supplenti il primo candidato non eletto dei genitori e il primo candidato non eletto degli studenti.
L’Organo di garanzia delibera a maggioranza assoluta e non è consentita l’astensione; in caso di parità è determinante il voto del Dirigente scolastico.
¹Articolo 3- Doveri
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dei singoli istituti
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.