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Regolamento di disciplina

Art. 1 Principi generali 

  1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla gradualità e proporzionalità tra la sanzione e l’infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; hanno finalità educative e tendono al      rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  2. La responsabilità disciplinare è personale.
  3. La sanzione disciplinare non deve interferire sulla valutazione del profitto (DPR 249/98, art. 4, c. 3)
  4. La sanzione deve essere inflitta tempestivamente rispetto all’infrazione contestata all’allievo.
  5. Il CdC, che per casi particolari ne ravvisi la necessità, può irrogare sanzioni in maniera diversa da quelle previste, purchè vi sia unanimità e adeguata motivazione scritta.
  6. La nota sul registro  di classe è una sanzione e non una semplice annotazione. Essa pertanto deve essere circostanziata
  7. Le attività riparatorie possono essere assegnate in alternativa o in aggiunta ad altre sanzioni
  8. L’allievo non può essere proposto per l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  9. Costituiscono aggravante:
    • l’infrazione reiterata
    • l’infrazione commessa durante le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, gli stage.

Art. 2 Sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 

  1. Ritiro temporaneo, da parte del docente, del telefono cellulare o di qualunque altro oggetto estraneo all’attività didattica, che distragga l’allievo dalla lezione. L’oggetto, che resterà depositato in luogo sicuro lontano dallo studente all’interno dell’aula,      sarà restituito al proprietario al termine dell’ora.
  2. Attività riparatorie di rilevanza sociale, orientate verso il perseguimento dell’ interesse generale della comunità scolastica,      indicate dal CdC tra le seguenti: pulizia di aule/palestre/spogliatoi, piccole manutenzioni, assistenza e volontariato nella comunità scolastica, archivio biblioteca, frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza socio culturale, produzione di elaborati scritti, artistici, o di altro contenuto didattico, che inducano alla riflessione.
  3. Richiamo verbale da parte del docente nei confronti di alunni che non partecipano in modo costruttivo e collaborativo all’attività didattica.
  4. Nota sul diario dell’allievo da parte del docente
  5. Nota disciplinare sul registro di classe da parte del docente
  6. Ammonizione del CdC riportata sul registro di classe da parte della Dirigenza e lettera ai genitori che resta agli atti.
  7. Divieto di partecipare ad attività extrascolastiche, ad uscite didattiche e a viaggi d’istruzione da parte del CdC, se lo studente già sanzionato non mostra un reale ravvedimento e non offre quindi garanzie di comportamento adeguato in ambienti esterni alla scuola.
  8. Decadenza dagli incarichi degli organo collegiali (rappresentanti di classe o d’istituto) per l’anno scolastico in corso e non eleggibilità agli stessi.
  9. Penalizzazione nell’attribuzione del voto di condotta
  10. Addebito ai colpevoli delle spese sostenute per il danno materiale e/o eventuale riparazione diretta da parte dei responsabili.
  11. Nel caso di reiterate note di classe, il CdC valuterà l’opportunità di limitare i viaggi d’istruzione e/o le uscite didattiche.
  12. Per le sanzioni riguardanti il fumo, saranno applicate le norme vigenti in materia, oltre alle sanzioni  disciplinari stabilite nel presente regolamento. 

Art. 3 Sanzioni disciplinari per reiterate infrazioni di lieve o media entità 

  1. Alla 5° nota disciplinare sul registro di classe, ammonizione.
  2. Per ulteriori recidive, seconda ammonizione o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, secondo la gravità e a discrezione del CdC, convocato in riunione straordinaria.

Art. 4 Sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

  1. Allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni, per gravi e reiterate violazioni dei doveri di cui all’art. 3 del DPR n. 249/98¹. Il provvedimento è irrogato dal CdC allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, e presieduto dal DS o da un docente da lui delegato.
  2. Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni, per gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o siano causa di pericolo per l’incolumità delle persone. La sanzione è adottata dal CdI su proposta del CdC.
  3. Allontanamento dalla comunità scolastica fino la termine dell’anno scolastico, per situazioni di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana o atti di grave violenza che determinano seria apprensione a livello sociale, non essendo esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente. La sanzione è adottata dal CdI su proposta del CdC.
  4. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato, per i casi più gravi di quelli già indicati al punto d. La sanzione è adottata dal CdC che assegnerà l’insufficienza come voto di condotta.

Art. 5 Ricorsi

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, che delibera nel termine di dieci giorni. La sanzione è esecutiva anche in pendenza del procedimento di ricorso.

Su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno del Liceo in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L’Organo di garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico. Ne fanno inoltre parte: un docente eletto dal Consiglio di istituto all’inizio dell’anno scolastico; un rappresentante eletto dagli studenti in occasione delle votazioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di istituto; un rappresentante eletto dai genitori in occasione delle elezioni per i rappresentanti di classe.

All’atto della votazione, il Consiglio di istituto designa anche un docente con funzione di supplente per i casi in cui il docente titolare sia impossibilitato o si trovi in  condizione di incompatibilità. Per le stesse ragioni, vengono nominati membri supplenti il primo candidato non eletto dei genitori e il primo candidato non eletto degli studenti.

L’Organo di garanzia delibera a maggioranza assoluta e non è consentita l’astensione; in caso di parità è determinante il voto del Dirigente scolastico.

¹Articolo 3- Doveri

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dei singoli istituti
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

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